Art. 5.
(Istituzione di servizi o di centri di day-hospital).

      1. La regione o la provincia autonoma, in accordo con il Piano sanitario nazionale, individua una o più aziende ospedaliere, a seconda del numero dei pazienti assistiti, e comunque non inferiore a trenta, presso le quali istituire servizi o centri per la diagnosi e la cura della talassemia in regime ambulatoriale o di day-hospital, al fine di garantire agli stessi la possibilità di effettuare le terapie trasfusionali periodiche in

 

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regime di assoluta sicurezza e senza necessità di ricovero e determina l'aggregazione dei servizi o dei centri alle divisioni di ematologia e, ove queste non esistono, alle divisioni di medicina generale o di pediatria, presso le quali, nei casi di acuzie patologiche, possono essere ricoverati gli emopatici a seconda della loro età. In ogni caso, le strutture ospedaliere assicurano ai pazienti prestazioni mediche pluridisciplinari per tutte le patologie conseguenti, connesse e annesse alla patologia emoglobinica di base in piena sintonia con la équipe medica dei centri o dei servizi, che, in caso di ricovero, deve essere avvertita e con l'eventuale sostegno dei centri di cui all'articolo  3.